Nella Sentenza 767 del 7 luglio 2016 del Tar Basilicata, i Giudici si esprimono sulla questione delle Delibere tardive del 2015, cioè adottate oltre il 30 luglio 2015. In particolare, nel caso di specie è stata impugnata la Deliberazione di approvazione delle aliquote Tasi che è stata adottata soltanto in data 28 agosto 2015, e quindi ben oltre lo spirare del termine del 30 luglio 2015, fissato dal Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015.
I Giudici lucani afferma che non sussistono dubbi circa la natura perentoria del termine stesso, stanti le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla relativa inosservanza e consistenti nella proroga ope legis delle tariffe ed aliquote valevoli per gli esercizi precedenti, nonché nella mancanza di effetti per l’anno in corso di eventuali deliberazioni tardive.
L’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 impone agli Enti Locali di fissare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli stessi entro la data fissata dalla norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, nel contempo, che in caso di mancata approvazione entro il termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Pertanto, la Deliberazione consiliare impugnata è illegittima. Inoltre, nel caso di specie è stata annullata anche la Delibera di convalida approvata ad ottobre 2015.
Quindi, nel caso di specie restano applicabili le aliquote Tasi del 2014, più basse rispetto a quelle fissate dalle 2 Delibere adottate ad agosto e ad ottobre 2015.