Alterazione della presenza in servizio: truffa aggravata

Nella Sentenza n. 41426 del 25 settembre 2018 della Corte di Cassazione, la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in Ufficio riportata sui cartellini marcatempo è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’Amministrazione di appartenenza in merito alla presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata. Nel caso di specie, alcuni dipendenti di un Comune hanno timbrato i cartellini marcatempo con modalità tali da attestare falsamente la loro presenza in Ufficio. La Suprema Corte rileva che non è configurabile il reato di cui all’art. 479 del Cp., ma neppure quello di cui all’art. 483 del Cp., posto che il problema non è la qualità dell’Agente, pubblico ufficiale o privato, ma la natura del cartellino marcatempo, che i Giudici di legittimità precisano non essere atto pubblico. Dunque, i dipendenti in questione hanno commesso il reato di truffa aggravata ai danni del Comune ma non hanno realizzato un falso in atto pubblico.