Ambiente: al via gli incentivi per la produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 150 del 29 giugno 2016 il Decreto Mise 23 giugno 2016, recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”.

Il Provvedimento mette sul tavolo 400 milioni di Euro l’anno per favorire da creazione di nuovi impianti alimentati da energie rinnovabili che, come si evince dalla rubrica, siano diversi dal fotovoltaico.

Gli impianti beneficiari saranno selezionati nel corso del 2016 ma il periodo di incentivazione avrà durata di vent’anni (venticinque per il solare termodinamico) per un investimento complessivo di circa Euro 9 miliardi.

Gli incentivi verranno assegnati attraverso procedure di aste al ribasso differenziate per tecnologia per gli impianti di grandi dimensioni, mentre gli impianti inferiori a tale soglia dovranno chiedere l’iscrizione ad appositi registri.

Il Provvedimento prevede incentivi specifici per ciascuna fonte. In particolare, alle tecnologie considerate di comprovata efficienza (es. eolico) viene assegnata circa la metà delle risorse disponibili. La restante parte è equamente distribuita tra quelle considerate invece ad alto potenziale, con forti prospettive di sviluppo e penetrazione sui mercati esteri (come il solare termodinamico), e alle fonti biologiche il cui utilizzo è connesso alle potenzialità dell’economia circolare.

La Tabella sotto riportata (predisposta dal Mise) indica – per ogni fonte – il contingente di potenza incentivabile e la spesa prevista, nonché il razionale della scelta compiuta.

 

Tecnologia Spesa prevista (mln euro) Potenza incentivabile (MW)
Eolico on shore 85 860
Eolico off-shore 10 30
Idroelettrico 61 80
Geotermico 37 50
Biomasse 105 90
Rifiuti 10 50
Solare termodinamico 98 120
Rifacimenti 29 90
Totale 435 1.370

 

Come specificato dall’art. 4, comma 3, lett. f), possono accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal presente Decreto “gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i Consorzi di bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lett. da a) a c)”.