Amministratori comunali: disciplina normativa vincolistica in materia di emolumenti

Amministratori comunali: disciplina normativa vincolistica in materia di emolumenti

Nella Delibera n. 267 del 26 novembre 2014 della Corte dei conti Piemonte un Sindaco, premesso che la popolazione del Comune è inferiore ai 1.000 abitanti e che nell’anno 2014 il Comune ha eletto i nuovi Amministratori comunali, e richiamate in particolare le disposizioni di cui all’art. 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56/14 e di cui all’art. 16 del Dl. n. 138/11, convertito nella Legge n. 148/11, ha formulato i seguenti quesiti:

1)      se, in base all’art. 16, comma 18 del Dl. n. 138/11, ai Consiglieri è ancora dovuto il gettone di presenza;

2)      se, operando il calcolo dell’invarianza della spesa in base alla situazione precedente alla Legge n. 56/14, cioè alla situazione vigente il testo originario dell’art. 16, comma 17, del Dl. n. 138/11 (che prevedeva zero Assessori per i Comuni sotto i 1.000 abitanti), i 2 neo-Assessori non dovranno percepire alcun compenso, oppure l’invarianza della spesa dell’Organo giuntale può essere intesa complessivamente e cioè il totale della spesa di indennità del Sindaco più quella dei 2 neo-Assessori non deve superare la precedente spesa sostenuta dal bilancio comunale complessivamente per Sindaco più quattro Assessori;

3)      se, posto che la precedente spesa sostenuta nel bilancio comunale del Comune in questione era inferiore rispetto all’importo base del Dm. n. 119/00 (per espressa ed autonoma decisione dell’Organo esecutivo), è possibile oggi partire dall’importo base delle indennità come da Dm. n. 119/00, decurtato del 10%, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 54, della Lf.2006;

4)      quale importo occorre considerare per la spesa massima per i viaggi o le missioni da non superare per garantire l’invarianza della spesa.

La Sezione, per quanto riguarda il primo quesito, ritiene che l’intera previsione dell’art. 16, comma 18, del Dl. n. 138/11, relativa alla non applicazione, per i Comuni fino a 1.000 abitanti, degli artt. 82 e 80 del Dlgs. n. 267/00, non sia in vigore. In merito al secondo quesito, la Sezione osserva che il concetto di invarianza di spesa deve essere inteso complessivamente come limite unico che non deve superare la precedente spesa sostenuta dal bilancio comunale riferibile al numero di Amministratori previsti dal Dl. n. 138/11. Per quanto attiene al terzo quesito, la Sezione afferma chese la precedente spesa sostenuta nel bilancio comunale del Comune in questione era inferiore rispetto all’importo base del Dm. n. 119/00, non è possibile oggi partire dall’importo base delle indennità come da Dm. n. 119/00, decurtato del 10% secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 54 della “Finanziaria 2006”. Infine, sull’ultimo quesito la Sezione rileva che, per la spesa massima per i viaggi o le missioni da non superare per garantire l’invarianza della spesa, l’importo che occorre considerare è la spesa storica sostenuta nell’esercizio precedente a quello in cui sono avvenute le Elezioni dei nuovi Amministratori.


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