Amministrazioni provinciali: “no” al conferimento di un incarico da Portavoce

Nella Delibera n. 201 del 13 dicembre 2016 della Corte dei conti Puglia, viene chiesto un parere sulla possibilità di procedere alla nomina del Portavoce e, in caso affermativo, come debba essere inquadrata tale figura dal punto di vista contrattuale.

La Sezione afferma che, in vigenza di divieti che, secondo l’art. 1, comma 420, lett. c), della Legge n. 190/14, ricomprendono, non solo l’instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma anche i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’acquisizione di personale attraverso l’istituto del comando e gli incarichi di consulenza, non sia consentito alle Amministrazioni provinciali di far ricorso alla figura del Portavoce, trattandosi in ogni caso di un incarico che assume carattere oneroso in virtù della corresponsione dell’apposita indennità prevista ai sensi dell’art. 7, comma 2 della Legge n. 150/00. Trattasi infatti di un divieto assoluto da interpretare in senso rigoroso.