Un ex Consigliere comunale può essere nominato nel Consiglio di amministrazione di una Società “in house” del Comune di provenienza solo se l’incarico è stato attribuito dopo il 25 febbraio 2025. Lo ha stabilito il Parere Anticorruzione approvato da Anac il 26 marzo 2025, in risposta ad un quesito posto dal Sindaco di un grande Comune pugliese. Lo si apprende da una Notizia pubblicata in data 30 aprile 2025 sul sito di Anac.
Il cambio normativo: dal divieto all’abrogazione
Fino a febbraio 2025, l’art. 7, comma 2 del Dlgs. n. 39/2013, prevedeva l’inconferibilità di incarichi negli Organi di governo delle Società pubbliche per coloro che avevano ricoperto cariche politiche negli Enti territoriali (come Consiglieri comunali), nel triennio precedente alla nomina.
Con la Legge n. 15/2025, di conversione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, tale divieto è stato abrogato, rimuovendo la fattispecie di inconferibilità.
“La Legge n. 15/2025 – chiarisce Anac – ha abrogato tale fattispecie di inconferibilità. Quest’ultima, dunque, non risulta più applicabile agli incarichi attribuiti successivamente al 25 febbraio 2025, data dell’entrata in vigore della Legge abrogativa”.
Il Parere di Anac
L’Autorità, nel suo Parere, ha confermato che la nomina è oggi legittima, purché:
- l’ex Consigliere non rivesta più alcun incarico politico;
- l’assegnazione dell’incarico avvenga dopo il 25 febbraio 2025;
- siano comunque rispettati i Principi generali di trasparenza, imparzialità e merito.




