Nella Sentenza n. 21528 del 20 agosto 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno affermato che nell’impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall’art. 35, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del Dpr. n. 487/1994. La mancanza o l’illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità. L’Amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di Legge, può fare unilateralmente valere tale vizio, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l’esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici. Pertanto, il legittimo annullamento in autotutela del concorso interno sulla cui base era stato poi stipulato il contratto di lavoro, consente alla Pubblica Amministrazione di considerare caducato il rapporto di lavoro e di non darvi ulteriore esecuzione. In base a quanto sopra deriva che l’eventuale responsabilità della Pubblica Amministrazione per l’accaduto non ha natura contrattuale, trattandosi semmai di una tipica fattispecie di responsabilità precontrattuale (e dunque extracontrattuale) ex art. 1338 del Cc., per avere la P.A., attraverso l’indizione di un concorso illegittimo e la successiva stipula in base ad esso di un contratto di lavoro nullo, leso l’affidamento altrui. Quindi, in base alle regole proprie della responsabilità extracontrattuale, spetta a chi lamenta di aver subito un danno, dimostrarne l’esistenza e la riconducibilità al comportamento altrui.