Nella Sentenza n. 24026 del 25 novembre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che i ripetitori di telefonia mobile devono essere classificati nella categoria “D”, in quanto trattasi di struttura stabilmente infissa al suolo, recintata, all’interno della quale è stato installato, su platea di calcestruzzo, un traliccio cui sono state fissate le antenne. Inoltre, la classificazione catastale nella categoria “D” è prevista dalla Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4/06, riferita alle centrali eoliche, che può essere applicata per analogia anche alle stazioni della telefonia mobile. Inoltre però – puntualizzano i Giudici – la Circolare n. 4/06 non si limita a considerare le centrali eoliche, ma fa uno specifico riferimento anche ai ripetitori e impianti similari. Pertanto, le antenne di telefonia mobile sono da accatastare in categoria “D” e quindi sono soggette ad Ici. Pertanto, nel caso di specie, l’imposizione ai fini Ici adottata dal Comune è del tutto legittima.
Corte di Cassazione – Sentenza n. 24026 del 25 novembre 2015