Nella Sentenza C-115/14 del 17 novembre 2015 della Corte di Giustizia europea, i Giudici rilevano che l’art. 26 della Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal Regolamento Ue n. 1251/11, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un Ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto pubblico considerato.
Siffatta interpretazione dell’art. 26 della Direttiva 2004/18 – precisano i Giudici – è inoltre confermata da una lettura di tale disposizione alla luce dell’art. 56 del Tfue, in quanto la Direttiva in questione mira a realizzare la libera prestazione dei servizi, la quale rientra nel novero delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’imposizione, in virtù di una normativa nazionale, di un salario minimo agli offerenti e ai loro eventuali subappaltatori stabiliti in uno Stato membro diverso da quello a cui appartiene l’Amministrazione aggiudicatrice e nel quale le tariffe salariali minime sono inferiori costituisce un onere economico supplementare, atto ad impedire, ostacolare o rendere meno attraenti le loro prestazioni nello Stato ospitante. Pertanto, un Provvedimento come quello in discussione nel procedimento principale è idoneo a costituire una restrizione ai sensi dell’art. 56 del Tfue. Una misura nazionale del genere può, in linea di principio, essere giustificata dall’obiettivo della tutela dei lavoratori.




