Nel Parere n. 15 del 27 maggio 2015 l’Anac si esprime sul tema della clausola sociale contenente la previsione dell’assunzione dei dipendenti del precedente appaltatore, c.d. imponibile di manodopera. L’obbligo di reperimento dei lavoratori dal precedente affidatario può essere consentito soltanto previa valutazione di compatibilità con l’organizzazione di impresa nel duplice senso che sia il numero di lavoratori, sia la loro qualifica devono essere armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta neo aggiudicataria e con le esigenze tecnico- organizzative previste, in quanto la clausola sociale non può alterare o forzare la valutazione dell’aggiudicatario in ordine al dimensionamento e all’organizzazione di impresa.
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