Nel Parere n. 166 del 7 ottobre 2015, una Spa chiede un parere relativamente alla procedura aperta per l’affidamento del Servizio di “Refezione scolastica” indetta da un Comune, e soprattutto in ordine alla presunta illegittima mancata esclusione di un Impresa nella cui offerta economica non risulterebbero indicati gli importi riferibili agli oneri aziendali per la sicurezza. L’Anac afferma che, in assenza di vincolo espressamente previsto nel bando di gara afferente appalti di servizi esclusi, di cui all’Allegato II B del Dlgs. n. 163/06, la stazione appaltante non potrà escludere automaticamente l’Impresa che nella propria offerta non abbia quantificato i relativi costi di sicurezza aziendale, rinviando alla successiva fase dell’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta la richiesta dei giustificativi in merito agli elementi costitutivi dell’offerta economica presentata. Inoltre, in difetto di una previsione specifica del bando di gara circa l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali da parte dei concorrenti, gli stessi sono comunque tenuti a osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non li abbiano già indicati in sede di offerta, essendo chiamati a specificarli successivamente nell’ambito dell’eventuale fase di verifica dell’anomalia dell’offerta.




