Il principio espresso dal Tar Campania Napoli, Sezione V, con la Sentenza 9 febbraio 2015, n. 951, è utile a ribadire che l’oggetto della certificazione di qualità dev’essere specificamente inerente all’attività oggetto dell’appalto in cui viene proposto (ai fini dell’ammissione, o, in taluni casi come il presente, quale parametro per l’assegnazione del punteggio).
In questo caso infatti la gara aveva ad oggetto la manutenzione delle aree a verde; la certificazione prodotta in gara dalla ricorrente invece era relativa alla “realizzazione di aree verdi ed arredo urbano”.
A comprova di tale ritenuta diversità, il Tar sostiene la distinzione prima
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