Appalti: la cauzione provvisoria non dev’essere necessariamente firmata da tutte le Imprese della costituenda Ati

Il Tar Lombardia, con la Sentenza n. 1259 del 20 novembre 2014, statuisce che la cauzione provvisoria non deve essere necessariamente firmata da tutte le Imprese della costituenda Ati. In caso di raggruppamento, la garanzia fideiussoria non richiede necessariamente la sottoscrizione delle Imprese associate, operando la garanzia stessa fra garante e beneficiario (quest’ultimo, nella fattispecie in esame, identificabile nella stazione appaltante), con piena efficacia anche se uno dei soggetti garantiti non è a conoscenza del contratto. Ciò che rileva è che la cauzione provvisoria, nel caso di costituenda Ati, sia intestata a tutte le Imprese associate. Nelle procedure aventi per oggetto l’affidamento di servizi, l’obbligo di provvedere alla specificazione delle parti del servizio da eseguire ad opera delle singole Imprese raggruppate o consorziate, sancito dall’art. 37, comma 4, del “Codice dei contratti pubblici”, è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), non distinguendo il dettato normativo tra associazioni di tipo orizzontale e associazioni di tipo verticale, alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie) o al dato cronologico del momento della costituzione dell’associazione (costituita o costituenda). Il Dl. n. 95/12 convertito in Legge n. 135/12 ha limitato l’applicazione di detto principio ai soli appalti di lavori. Nel Settore dei servizi, in mancanza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria, è stato stabilito che spetta alla stazione appaltante il compito di definire nella lex specialis, in relazione al contenuto della prestazione, i requisiti di idoneità che devono essere posseduti dalle imprese componenti il raggruppamento.