Appalti: la firma digitale dell’offerta deve essere attendibile ai fini dell’ammissione

La presentazione dell’offerta con firma digitale, che tuttavia risulti sconosciuta o non attendibile in quanto apposta con strumento non certificato, non consente il riconoscimento dell’offerta stessa da parte del sistema e, conseguentemente, impone l’esclusione della stessa.

È quanto affermato dal Tar Lombardia Milano, Sezione I, 9 febbraio 2015, n. 421, che ha escluso un concorrente che aveva proceduto alla firma della propria offerta economica con una smart card rilasciata da un Organismo non riconosciuto dal Centro nazionale per l’informatica nella P.A. – Cnipa – nella fattispecie il Centro Servizi della Regione Lombardia.

La Carta regionale dei servizi lombarda, utile per autenticare il cittadino ad alcuni servizi amministrativi online, non è parimenti sufficiente a certificare l’autenticità e l’attendibilità di una firma digitale in sede di gara, in quanto l’Ente che rilascia il kit non è riconosciuto a livello nazionale.

Il mancato riconoscimento della firma digitale rende l’offerta caricata con mera firma elettronica, meritevole perciò di esclusione, anche ai sensi dell’art. 77 Dlgs. n. 163/06 (“le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale”).