Appalti: la valutazione resa dalla Commissione tecnica è sempre opinabile, ma non sempre sindacabile

In una gara da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, il giudizio della Commissione tecnica è per sua natura opinabile, ma non per questo dev’essere illegittimo solo perché il ricorrente manifesti una diversa opinione rispetto a quanto ritenuto dalla Commissione stessa.

Il giudizio del seggio di gara, pertanto, può essere sindacato solo ove siano evidenziati palesi travisamenti o illogicità, ma non certo rappresentando diversamente il giudizio tecnico, necessariamente soggetto ad un fisiologico “margine di elasticità”.

Il principio è stato ribadito dal Tar Puglia Lecce, Sezione II, nella Sentenza 21 febbraio 2015, n. 676, che ha evidenziato come “la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale della PA o ad autostimare differentemente la propria offerta o quella presentata dagli altri concorrenti, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dalla Commissione giudicatrice”.

A ritenere diversamente, del resto, e quindi a riproporre all’interno del giudizio dinanzi al Tar una diversa valutazione tecnica dell’offerta, si chiamerebbe il Collegio giudicante a sostituirsi alla Commissione di gara (quindi, ad un Organo amministrativo) nel rendere il medesimo giudizio: “diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile (quello della commissione giudicatrice) con uno altrettanto opinabile (quello del consulente o del giudice), assumendo così un potere che la legge riserva alla PA”.

Se il concorrente dunque non allega in giudizio elementi di palese inattendibilità del giudizio tecnico (ad esempio, per errori riconoscibili nella valutazione, come aver riconosciuto sussistente una funzione in un macchinario che invece, a ben vedere, è del tutto mancante), non può validamente introdurre alcun motivo idoneo a inficiare la valutazione svolta dal seggio di gara.

Tar Puglia Lecce, Sez. II, Sentenza del 21 febbraio 2015, n. 676