Appalti: l’affidamento diretto non è consentito se la situazione di urgenza è imputabile all’Amministrazione

Non muta l’orientamento giurisprudenziale in materia di affidamenti diretti senza gara: questi sono consentiti infatti solo negli strettissimi casi previsti dalla legge, casi che derogano alla disciplina ordinaria che impone la concorsualità.

Il riferimento, nel caso affrontato dal Tar Campania – Salerno, Sezione I, con la Sentenza 4 febbraio 2015, n. 250, è alle casistiche regolate dall’art. 57, Dlgs. n. 163/06, ed in particolare al caso di cui al comma 2, lett. c), della disposizione (“estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti”).

Nella fattispecie all’attenzione della Pronuncia, l’Ente ha proceduto alla revoca di una procedura di una gara ed ha affidato in via diretta il servizio riconoscendo sussistenti le ragioni di urgenza; tuttavia, trattasi di urgenza cagionata proprio dallo stesso Ente e dalla sua stessa scelta di procedere alla revoca della “ordinaria” procedura di affidamento, e ciò rende illegittimo l’affidamento diretto per carenza dei presupposti di cui all’art. 57.

Nuovamente quindi si ribadisce l’esigenza di una più che congrua motivazione per l’Ente che intenda procedere all’attività contrattuale in deroga alla concorsualità ordinaria.