Appalti: l’eccessiva durata della gara non rende sempre illegittima la procedura

Il Consiglio di Stato, con la Pronuncia 6 febbraio 2015, n. 619, resa dalla terza Sezione, ha ribadito che il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara ha valenza solo tendenziale, e non è quindi, di per sé, indice di illegittimità delle operazioni di gara.

Tale principio è utile al fine di garantire il rispetto del principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa; tuttavia, l’allungamento dei tempi della procedura può essere giustificato dalla complessità nella valutazione delle offerte, o se esse sono state presentate in gran numero. In tali casi, l’esigenza di tutelare la par condicio, e garantire la piena concorrenza fra le imprese, ha carattere prevalente; da cui la possibilità di deroga.

Inoltre, la violazione di tale principio, per costituire causa di effettiva illegittimità della procedura, deve accompagnarsi, nell’esposizione del ricorso, a rilievi in ordine ad anomalie o irregolarità nello svolgimento della gara: diversamente, esso non inficia la validità dell’appalto.