Appalti: non sempre doverosa l’esclusione dalla gara per omessa indicazione dei costi aziendali per la sicurezza

Per I servizi di cui all’Allegato IIB al “Codice dei contratti“, nella fattispecie il “Servizio di ristorazione scolastica”, la Pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione V, 10 febbraio 2015, n. 689 esclude l’obbligo di indicazione, a pena di esclusione, degli oneri di sicurezza aziendali, se in tal senso non ha stabilito il bando di gara.

La decisione consente anzitutto di ricordare che gli oneri di sicurezza sono di 2 tipologie: (i) oneri da interferenza, a carico della stazione appaltante, da quantificarsi sin dal principio nel bando di gara (a seguito della redazione del Duvri, o del Psc per i lavori); (ii) oneri aziendali, a carico dell’impresa concorrente: si tratta degli oneri di sicurezza, ai fini del pieno rispetto della normativa di Settore (Dlgs. n. 81/08). Questi ultimi devono essere indicati in offerta, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Dlgs. n. 163/06.

Per i servizi di cui all’Allegato IIB, tuttavia, la procedura di affidamento è sottratta all’applicazione “completa” del Codice dei contratti, richiamandosi invece talune specifiche disposizioni (così l’art. 20) e i principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità” (così l’art. 27 Dlgs. n. 163/06).

L’art. 87 non viene quindi interpretato come norma di diretta applicazione in tali ambiti: ne segue che l’omessa indicazione non può essere sanzionata con l’esclusione, a meno che l’Ente non abbia espressamente previsto tale indicazione, autovincolandosi quindi al rispetto dalla norma pur se a ciò non tenuta.