Nella Sentenza n. 5763 del 21 novembre 2014 del Consiglio di Stato, i Giudici statuiscono che spetta alla stazione appaltante la valutazione circa il rilievo dell’errore professionale compiuto dall’impresa che aspira alla stipula del contratto. Nello specifico, i Giudici osservano che l’art. 38, comma 1, lett. f), del Dlgs. n. 163/06, demanda alla stazione appaltante la valutazione circa il rilievo dell’errore professionale compiuto dall’impresa che aspira alla stipula del contratto, in modo da accertarne l’affidabilità professionale mediante un apprezzamento necessariamente discrezionale. Quindi l’Amministrazione, per poter esercitare il proprio potere, deve essere posta a conoscenza degli avvenimenti rilevanti a tale scopo. L’impresa partecipante alla gara deve dunque presentare una dichiarazione esauriente, che permetta alla Stazione appaltante una valutazione informata sulla sua affidabilità (salva la sua possibilità di impugnare l’esclusione che ritenga ingiustificata).




