Appalti: un’importante interpretazione del nuovo art. 38 resa dal Procuratore generale della Corte dei conti

Nel contesto dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il Presidente della Corte dei conti ha fatto riferimento, nella sua relazione, anche al mondo degli affidamenti pubblici.

In particolare, degno di nota l’invito ad “assicurare trasparenza e regolarità nelle varie gestioni, attraverso procedure pubbliche che garantiscano un’effettiva parità di posizione fra tutti gli operatori”.

Proprio in tale ambito si colloca il riferimento alle più frequenti “storture” in tali ambiti: “Ritengo, al riguardo, negativo il fenomeno, diffuso, delle ripetuteproroghe e rinnovi nell’importante Settore dell’attività negozialepubblica atteso che l’affidamento per periodi lunghi allo stessosoggetto di opere, servizi o forniture non sempre risulta corrisponderea canoni di efficienza, trasparenza ed economicità, anche generandoalterazioni del regime concorrenziale, sempre più, peraltro, tutelatodal diritto comunitario”.

Segnaliamo tuttavia la rilevante presa di posizione del Procuratore generale in merito alle nuove disposizioni di cui all’art. 38 Dlgs. n. 163/06, con particolare riferimento alla sanzione da applicare al concorrente incorso in irregolarità essenziale.

A fronte infatti di difformi interpretazioni in merito all’obbligo per l’Ente di incamerare la sanzione anche in caso di mancata regolarizzazione da parte dell’Impresa (con conseguente sua esclusione), il Procuratore ha affermato che “la sanzione è dovuta anche ove il concorrentedecida di non rispondere all’invito a regolarizzare”, precisando altresì che “il mancatointroito della stessa può essere fonte di responsabilitàamministrativo-contabile”.

È quindi decisamente opportuno che le stazioni appaltanti si adeguino a tali indicazioni.