Nella Delibera n. 723 del 9 settembre 2020 dell’Anac, una Società ha contestato l’aggiudicazione di una gara ad altro concorrente per la mancanza, nell’offerta economica, dell’analisi dei prezzi delle migliorie proposte, richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis di gara, “per tutto quanto non previsto nell’elenco prezzi di Progetto e non previsto nel prezziario regionale”. L’Anac chiarisce che negli appalti aggiudicati “a corpo” il prezzo delle soluzioni migliorative proposte e l’analisi di detti prezzi non sono elementi essenziali ai fini della completezza dell’offerta economica, perché eventuali oneri economici ricollegabili alle proposte migliorative trovano compensazione all’interno dell’offerta economica complessiva. Visto che, né l’indicazione dei costi delle migliorie, né l’indicazione delle relative analisi sono richieste, a pena di esclusione, da una norma di legge, la richiesta a pena di esclusione della lex specialis di gara di indicare, nell’offerta economica, l’analisi dei nuovi prezzi delle migliorie, è affetta da nullità ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016, per violazione del Principio di tassatività e, come tale, disapplicabile dalla stessa Stazione appaltante.






