Nella Sentenza n. 2810 del 4 maggio 2020 del Consiglio di stato, i Giudici chiariscono che la differenza tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura di servizi, nel senso che un appalto pubblico di servizi comporta un corrispettivo che è pagato direttamente dall’Amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, mentre si è in presenza di una concessione di servizi nel momento in cui le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione e comportano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione. In particolare, una concessione di servizi richiede che l’Amministrazione concedente/aggiudicatrice abbia trasferito integralmente o in misura significativa all’operatore privato il rischio di gestione economica connesso all’esecuzione del servizio. In altri termini, la figura della concessione è connotata dall’elemento del trasferimento all’Impresa concessionaria del rischio operativo, inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni di mercato che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, ossia da fattori al di fuori dalla sfera di controllo delle parti. I Giudici sottolineano che, quanto sopra affermato è, peraltro, stato recepito dall’art. 3, comma 1, lett. vv), del Dlgs. n. 50/2016, che definisce come ”concessione di servizi” un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più Stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”. Dunque, l’elemento qualificante della concessione di servizi è costituito dal trasferimento del rischio economico/operativo a carico dell’affidatario.







