Nella Sentenza n. 326 del 6 marzo 2017 del Tar Toscana, i Giudici rilevano che, a seguito della novella introdotta dall’art. 12, comma 8, del Dl. n. 47/14 sull’art. 37 del Dlgs. n. 163/06, negli appalti di servizi sussiste l’obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio facenti capo a ciascuna di esse, ma senza che possa essere preteso anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, restando fermo che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.




