Arconet: decisioni in merito a quesiti posti dalle Regioni su “Fcde” e su Servizio di “Tesoreria”

Nella riunione del 20 settembre 2017 la Commissione Arconet, tra i vari punti all’Ordine del giorno, ha trattato alcuni quesiti sottoposti all’esame della Commissione dai rappresentanti delle Regioni a Statuto ordinario.

Il primo quesito della Regione Lombardia riguardava le modalità di calcolo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”.

Il Principio contabile n. 4/1, allegato al Dlgs. n. 118/11, chiarisce che non sono oggetto di svalutazione le entrate garantite da fidejussione e quelle che, in base al Principio, si accertano per cassa. Con riferimento a queste ultime, la Regione evidenzia che spesso vengono incassate entrate, soprattutto al Titolo III, che a causa dei processi collegati alla normativa di riferimento o alle modalità di riscossione sarebbe opportuno che venissero accertate per cassa. Infatti, per alcune entrate la conoscenza della somma da riscuotere avviene solo dopo che l’importo risulta incassato e registrato sul giornale di cassa. In questo caso diventa difficile iscrivere il credito in bilancio, in quanto preliminarmente non si conoscono i soggetti versanti e l’importo da versare. L’accertamento per cassa delle suddette entrate consentirebbe poi, in ossequio a quanto previsto dal Principio contabile applicato, di escluderle dal calcolo del “Fcde”. Viene pertanto proposto l’accertamento per cassa per alcune entrate per le quali il Principio contabile come regola generale (salvo come già detto le opportune eccezioni) prevede l’accertamento per competenza.

Sempre in merito alla modalità di calcolo del “Fcde”, il Principio contabile n. 4/2 precisa anche che non sono soggetti a svalutazione i crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione; a tale riguardo, sempre la Regione Lombardia ha chiesto se tra le altre Amministrazioni pubbliche rientrino le P.A. inserite nel Conto economico consolidato individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09.

Per i 2 quesiti posti, la Commissione Arconet ha condiviso le seguenti risposte.

In merito al primo quesito, viene ritenuto che estendere genericamente la possibilità di accertare per cassa le entrate diverse dalle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione si presterebbe ad applicazioni difformi da parte degli Enti. L’accertamento per cassa non può essere legato alla difficoltà di accertare l’entrata a seguito del perfezionamento dell’obbligazione giuridica. La Commissione invita le Regioni ad individuare in maniera specifica le entrate che si intenderebbe accertare per cassa tenendo conto anche delle specifiche norme di riferimento che regolano le singole entrate. Va di conseguenza che l’accertamento per cassa di una entrata precedentemente accertata per competenza, consentirebbe di escluderla dal calcolo del “Fcde”.

Sul secondo quesito la Commissione Arconet ha confermato che la definizione di P.A. adottata dal Dlgs. n. 118/11 è quella prevista dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, che rinvia a sua volta per la qualificazione di Pubblica Amministrazione a:

  • tutti gli Enti inseriti nell’Elenco Istat, che predispone, sulla base del Sistema europeo dei conti (Sec 2010, definito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 549/2013) e delle interpretazioni del Sec stesso fornite nel “Manual on Government Deficit and Debt”, pubblicato da Eurostat (Edizione 2016), l’Elenco delle Unità istituzionali che fanno parte del Settore delle Amministrazioni pubbliche. L’Elenco viene aggiornato annualmente con proprio Provvedimento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre;
  • le Autorità indipendenti;
  • le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01.

Quanto sopra significa, ad esempio, che può essere considerata “Pubblica Amministrazione” a tutti gli effetti anche una Società di diritto privato controllata da un’Amministrazione pubblica la cui produzione consista prevalentemente in beni e servizi non destinabili alla vendita, ovvero con proventi derivanti da vendite o entrate ad esse assimilabili che non coprono almeno la metà dei costi di esercizio, purché inserita nel suddetto Elenco Istat.

Il quesito, sottoposto alla Commissione da parte della Regione Toscana, riguardava invece l’affidamento del Servizio di “Tesoreria”.

In questi ultimi anni il regime di “Tesoreria unica” ha reso meno remunerativo per gli Istituti di credito svolgere questo servizio per gli Enti territoriali. Nello specifico, le banche hanno contestato alla Regione Toscana l’onerosità dell’accantonamento dell’anticipazione di liquidità che, in linea teorica, la Regione potrebbe richiedere ai sensi dell’art. 69 del Dlgs. n. 118/11. Tale disposizione normativa prevede che le Regioni possano contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10% dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza del Titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. Per ovviare a questo problema, la Regione Toscana ha proposto di rivedere il testo del citato art. 69, inserendo un’ulteriore periodo: “la misura della provvista che le banche sono tenute ad accantonare è calcolata sulla base dell’anticipazione prevista dal contratto di Tesoreria”, che quindi potrebbe essere anche sostanzialmente inferiore al limite massimo previsto dalla norma.

Su tale quesito la Commissione Arconet ha condiviso un’ipotesi di proposta di modifica dell’art. 69, ritenendo opportuno inserire il seguente periodo: “La convenzione di Tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso”; ciò consentirebbe di prevedere contrattualmente l’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria alla quale una Regione può ricorrere.