Il 25 gennaio 2017 è stata pubblicata sul Portale Arconet del Ministero dell’Economia e delle Finanze la Faq n. 18 in materia di armonizzazione contabile, con la qualeil Dicastero ha preso posizione riguardo all’obbligo degli Enti Locali di adempiere al monitoraggio del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui con comunicazione delle informazioni secondo le indicazione previste nel Decreto Mef-RgS19 dicembre 2016.
Arconet indica che tutti gli Enti tenuti al riaccertamento straordinario dei residui, compresi quelli che non hanno registrato un disavanzo, devono, nei termini e nei modi indicati nel Dm. 19 dicembre 2016, adempiere al richiesto monitoraggio sul maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.
Nella Faq si rileva che la sanzione prevista per gli Enti inadempienti riguarda solo gli Enti in disavanzo, in quanto l’art. 3, ultimo periodo, comma 15, del Dlgs. n. 118/11, prevede che “gli Enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal Decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal Decreto di cui al primo periodo”.
Con riguardo all’obbligo del monitoraggio anche per gli Enti in avanzo, viene fatto presente che il medesimo art. 3, comma 15, del Dlgs. n. 118/11, nel rinviare ad un successivo Decreto la determinazione delle modalità e dei tempi di copertura del maggiore disavanzo, prevede “incentivi, anche attraverso la disciplina del Patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli Enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui” e che, pertanto, anche tali Enti risultano certamente interessati a trasmettere le informazioni richieste dal Dm. 19 dicembre 2016.




