Armonizzazione: la Commissione Arconet evidenzia che “non c’è divieto” per gli Enti siciliani di adeguarsi sin dall’anno corrente

 

Con la Faq – Armonizzazione n. 6, la Commissione Arconet si è espressa sulla spinosa questione della possibilità, concessa alle Amministrazioni siciliane dalla Lr. n. 3/2015, di posticipare di un anno  l’adozione della contabilità armonizzata.

La domanda posta alla Commissione e il 1º giugno scorso pubblicata all’indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/ è la seguente: “I Comuni della Regione Siciliana, in relazione al comma 3 dell’art. 11 della L.R. Sicilia n. 3 del 2015 come novellato dalla Legge di stabilità regionale 2015, possono continuare ad adottare il Decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni e possono avvalersi della disciplina concernente i criteri e le modalità di ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui previste dal decreto del 2 aprile 2015?

Questa la risposta fornita dalla Ragioneria generale dello Stato: “La Circolare n. 18 del 3 giugno 2015 della Regione Siciliana avente ad oggetto: ‘Applicazione Dlgs. 23 giugno 2011, n 118 e s.m.i. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi’, consultabile sul sito Arconet nella sezione documentazione, afferma che ‘Resta salva, comunque, la facoltà per ciascun ente locale e per i propri enti ed organismi strumentali di poter avviare l’applicazione della nuova disciplina contabile nell’esercizio 2015’.  Pertanto per gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali della Regione Siciliana non si ravvisa alcun divieto, da parte regionale, a rispettare la nuova disciplina armonizzata, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni, a partire dal 1 gennaio 2015. Il Decreto del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui riguarda anche gli enti locali della Regione Siciliana che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nell’esercizio 2015 e regolarmente adottato la disciplina prevista dal Decreto legislativo n. 118 del 2011 per l’intero esercizio 2015”.

Sulla questione, riteniamo opportuno ricordare ancora una volta le implicazioni connesse alla scelta di non adeguarsi alla riforma della contabilità sin dall’anno corrente. Come recentemente evidenziato in un approfondimento a firma Vanni e Di Liberto, ad esempio, “gli Enti Locali, che lo scorso aprile hanno già approvato e reso definitivo un disavanzo di amministrazione 2014 derivante da riaccertamento straordinario dei residui, potranno usufruire della possibilità di ripianarlo fino ad un periodo della durata massima pari a 30 anni, secondo le modalità ed i criteri di cui al Dm. Mef 2 aprile 2015, mentre non sono state fornite indicazioni al riguardo per gli Enti siciliani che si avvarranno della facoltà di rinviare l’armonizzazione al 2016, sebbene sia chiaro che l’art. 3, commi 15 e 16, del Dlgs. n. 118/11, collega le agevolazioni sulla spalmatura in 30 anni del maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 1° gennaio 2015 e non a quella del 1° gennaio 2016; per tale motivo gli Enti Locali siciliani, nonostante abbiano ottenuto un anno in più per adeguarsi all’armonizzazione, rischiano di non poter godere degli alleggerimenti previsti per tutti gli altri Enti italiani, sperimentatori e non”.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.