Armonizzazione: modalità di contabilizzazione della riduzione e dell’utilizzo del “Fal” ai sensi dell’art. 52 del Dl. n. 73/2021

E’ stata pubblicata sul Portale Arconet, il 3 dicembre 2021, la Faq n. 47, con la quale vengono fornite indicazioni circa le modalità di contabilizzazione della riduzione e dell’utilizzo del “Fal” ai sensi dell’art. 52 del Dl. n. 73/2021 (vedi Entilocalinews n. 31 del 2 agosto 2021).

Come noto l’art. 52 del Dl. n. 73/2021, al comma 1-ter prevede che, “a decorrere dall’esercizio 2021, gli Enti Locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli Enti Locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il ‘Fal’ accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del ‘Fondo anticipazione di liquidità’ è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come ‘Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità’, in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018. Nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del ‘Fondo anticipazioni di liquidità’ stesso”.

Dunque, secondo la richiamata disposizione normativa, a decorrere dall’esercizio 2021, gli Enti non potranno più ridurre il “Fal” in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma riducono il Fal solo “in sede di rendiconto” – nell’Allegato a) e a/1) – ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Al fine di consentirne l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del “Fal” liberata deve essere accantonata in un Fondo specifico denominato “Utilizzo ‘Fondo anticipazioni di liquidità’”.

Di conseguenza, a decorrere dal rendiconto 2021:

  • nell’Allegato “a)” è iscritto il “Fal” per un importo pari a quello dell’esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, mentre la quota liberata è iscritta in un apposito accantonamento denominato “Utilizzo ‘Fondo anticipazioni di liquidità’”, tra “gli altri accantonamenti”;
  • nell’Allegato “a/1”, del rendiconto, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, sono rappresentati, sia la riduzione del “Fal” nell’apposita voce, sia l’accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”.

Per ulteriori informazioni, la Faq rinvia all’esempio delle modalità di contabilizzazione del “Fal” in applicazione dell’art. 52 del Dl. n. 73/2021, consultabile nel Resoconto della riunione del 17 novembre 2021 della Commissione Arconet, pubblicato nella Sezione “Commissione Arconet” del sito internet della RgS.