“Art-bonus”: esclusi i contributi finalizzati all’accrescimento del Fondo di gestione del beneficiario, in quanto non liberalità spontanee

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 266 del 22 marzo 2023, ha fornito nuovi chiarimenti sulla possibilità di beneficiare, da parte di una Fondazione, del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014 (c.d. “Art-bonus”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014, con riferimento ad erogazioni liberali nei confronti di un Ente di cui è co-fondatrice finalizzate allo specifico sostegno dell’attività concertistica e corale.
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo i contenuti della sopra citata norma, la quale ha previsto un credito d’imposta (c.d. “Art-bonus”), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.
Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in 3 quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella Circolare n. 24/E del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del Dlgs. n. 42/2004), delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, l’Agenzia, come in passato, ha acquisito il Parere dal competente Ministero della Cultura.
Quest’ultimo ha affermato che, in merito all’applicabilità dell’agevolazione fiscale in commento ad erogazioni liberali destinate al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente di cui la Fondazione è tra i soggetti fondatori, “giova preliminarmente chiarire alcuni aspetti afferenti lo scopo dell’Ente, il quale persegue, come da statuto, le seguenti attività:
i) la promozione e diffusione della musica e della conoscenza di tale disciplina;
ii) l’alta formazione nel settore musicale;
iii) l’organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali;
iv) la promozione e la ricerca in campo musicale.
Sulla base di tali presupposti, l’Ente risulta registrato sul Portale ‘Art-bonus’ quale Società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dall’art. 1 del Dl. n. 83/2014 come beneficiaria dell’erogazione liberale in questione. Al fine di realizzare i suoi scopi statutari, l’Ente impiega le risorse derivanti dal proprio Fondo di gestione che viene alimentato, tra gli altri, anche dai contributi versati annualmente dai suoi fondatori (tra cui l’Istante).
Chiariti gli aspetti, si pone il problema della riconducibilità dei predetti contributi nella definizione di erogazione liberale ammissibile all’agevolazione fiscale ‘Art-bonus’.
La risposta è negativa per le considerazioni che seguono. La circostanza che il versamento dei contributi, finalizzato all’accrescimento del Fondo di gestione dell’Ente, sia espressamente previsto ed imposto dallo Statuto del medesimo, farebbe venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale ‘Art-bonus’ e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano ‘diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio’. A nulla rileverebbe poi la Risposta di codesta Agenzia delle Entrate n. 164 del 9.3.2021 richiamata nell’Istanza di Interpello della Fondazione istante in quanto inconferente con la questione in oggetto. Ciò che rileva nel caso di specie, infatti, è la questione attinente alla possibilità che quote di un Fondo di gestione possano qualificarsi come erogazione liberale e non già il principio generale, espresso dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui ‘le erogazioni liberali destinate ad una Fondazione al sostegno di un’attività concertistica e corale di un’Associazione sono ammissibili al beneficio ‘Art-bonus’. Ed infatti, nel caso della Risposta n. 164 del 9.3.2021, una Fondazione erogava dei fondi a un’Associazione di spettacolo ma non era un suo socio fondatore e non si era altresì impegnata a dare una quota per la sua gestione e ciò a differenza di quanto accaduto nel caso oggetto di Interpello, dove non solo la Fondazione istante è tra i fondatori dell’Ente ma, soprattutto, lo Statuto di quest’ultimo prevede (ed impone) il versamento annuale di un contributo dei suoi fondatori/sostenitori finalizzato all’accrescimento del suo Fondo di gestione. In conclusione, si ritiene che le dazioni finanziarie effettuate dalla Fondazione istante per il sostegno dell’Ente non siano riconducibili e non rientrino nell’ambito di applicazione dei benefici di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014”.
Sulla base del citato parere, l’Agenzia non ha ritenuto ammissibili all’agevolazione fiscale “Art-bonus” i contributi, deliberati annualmente dall’assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al Fondo di gestione, al fine di sostenere l’attività concertistica e corale dell’Ente.
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