L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 270 del 31 marzo 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla fruibilità del credito di imposta denominato “Art–bonus”, di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014, nel caso di erogazioni liberali destinate allo specifico sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro di un immobile sede di una Fondazione per iniziativa pubblica dello Stato in qualità di legatario del defunto.
La Fondazione istante è un Ente di diritto privato già eretta in Ente morale nel 1917, iscritta al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura, che ne esercita la vigilanza. La Fondazione è stata istituita per disposizione testamentaria del 14 aprile 1917, nella quale il de cuius aveva lasciato tutti i suoi beni in Italia allo Stato, con la condizione che fossero conservati a beneficio degli studi, con carico allo Stato di istituire perpetuamente un ente autonomo. In sostanza, quindi, la Fondazione è stata istituita dallo Stato, nella sua qualità di erede del defunto e proprietario sia del Palazzo che dei rilevanti beni artistici in esso contenuti (oggi Museo aperto al pubblico), e la sua funzione è quindi la conservazione, la valorizzazione e l’accrescimento del patrimonio culturale donato allo Stato nel 1917.
La Fondazione, per il suo equilibrio economico e per gli investimenti da effettuare, ha bisogno costantemente di sovvenzioni da parte di soggetti privati, per cui ci si è posti il dubbio se poter far rientrare nel c.d. “Art-bonus” i fondi raccolti al fine di sostenere i Progetti necessari per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti. Nello specifico dette risorse saranno destinate ad interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede del Museo e dei beni d’arte in esso contenuti.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato i contenuti dell’art. 1 del Dl. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014, e dopo aver acquisito, come sempre in questi casi, il Parere dal competente Ministero della Cultura, ha ritenuto ammissibili all’agevolazione fiscale in parola le erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede della Fondazione e dei beni d’arte ivi presenti.
Il Ministero ha precisato che la Fondazione, oltre ad essere stata costituita per iniziativa pubblica, presenta oggi uno specifico assetto di gestione, per cui il consiglio di amministrazione, composto da tre membri, è nominato per intero dal Prefetto. Inoltre, il Presidente del Consiglio di amministrazione è indicato dal Ministro della Cultura in una terna di soggetti proposti dalla Prefettura. La Fondazione dunque, in ragione della presenza in concreto delle citate caratteristiche, nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato, ha natura sostanzialmente pubblicistica.
Lo stesso Ministero ha peraltro ricordato che, ai fini dell’ammissibilità al c.d. “Art-bonus”, è necessario altresì che la Fondazione – come detto di appartenenza sostanzialmente pubblica – non persegua finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un Istituto o Luogo della cultura. A tal riguardo, essendo la sua funzione esclusiva quella della conservazione, valorizzazione ad accrescimento del patrimonio culturale donato allo Stato italiano nel 1917, il Ministero non ha rilevato elementi ostativi alla riconduzione della Fondazione al novero degli istituti o luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Dlgs. n. 42/2004.
Dunque, come specificato nel Parere richiesto dall’Agenzia, in ragione della coincidenza tra l’oggetto della Fondazione e il Luogo della cultura di appartenenza pubblica, “sembra potersi concludere nel senso della ammissibilità all’agevolazione fiscale c.d. ‘Art-bonus’ delle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede della fondazione e dei beni d’arte qui presenti”.







