Nella Sentenza n. 1291 del 29 giugno 2018 del Tar Catanzaro, i Giudici affermano che è illegittima l’esclusione dalla gara basata sull’assenza della firma digitale in una dichiarazione integrativa, comunque sottoscritta sul cartaceo, convertito in pdf, e corredata da documento di identità.
I Giudici rilevano che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto. Tanto chiarito, il documento privo di firma digitale, redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf, può
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