Nella Sentenza n. 140 del 6 giugno 2015 della Ctp Cremona, l’Amministrazione finanziaria disconosce, a seguito di una serie di irregolarità riscontrate in sede di verifica, la qualifica di Associazione sportiva dilettantistica ad un Ente. All’Associazione vengono mosse le seguenti contestazioni:
- mancata indicazione della ragione sociale nello Statuto;
- inadeguatezza del libro verbali;
- mancata istituzione del libro soci e del Consiglio direttivo;
- omessa redazione e approvazione del consuntivo;
- assunzione da parte del legale rappresentante della medesima carica in un’altra Associazione.
Per la ricorrente si tratta di violazioni di carattere formale che non possono far perdere il particolare regime agevolativo.
I Giudici affermano che la violazione di specifiche norme civilistiche e fiscali che regolano le Associazioni sportive dilettantistiche, come la mancata istituzione del libro soci e quello del Consiglio direttivo, la stesura incompleta del libro verbali assemblee, la mancata indicazione della ragione sociale nello statuto e la mancanza del rendiconto, assieme al fatto che il legale rappresentante ha ricoperto il medesimo incarico anche presso un’altra Associazione, portano correttamente a ritenere che ci si trovi di fronte a un Ente commerciale a tutti gli effetti, con la perdita del regime agevolativo proprio delle Associazioni sportive dilettantistiche.