Nella Delibera n. 198 del 24 settembre 2015 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco chiede un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione, a tempo indeterminato, del Responsabile del Settore economico-finanziario nella persona collocata immediatamente dopo il vincitore del concorso che si è dimesso, utilizzando il budget assunzionale riferito alla cessazione verificatasi nel 2013 senza incorrere nella sanzione prevista dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14.
La Sezione afferma che gli Enti Locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale.
Delibera n. 198 del 24 settembre 2015 – Corte dei conti Puglia




