Nella Delibera n. 292 del 21 settembre 2015 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere in merito alle possibilità applicative dell’art. 90 del Dlgs. n. 267/00 in combinato disposto con l’art. 1, comma 424 della Legge n. 90/14, nello specifico chiede in merito al rapporto intercorrente fra l’assunzione a tempo indeterminato di cui all’art. 90 Tuel e l’art. 1, comma 424, della Legge di stabilità per il 2015. La Sezione rileva che sul piano letterale, il comma 424 si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato, non alle assunzioni genericamente intese. Sul piano sistematico, il Legislatore ha, al comma 420, disciplinato diversamente, ed in modo più stringente, le facoltà assunzionali delle sole Province, impedendo a queste ultime anche le assunzioni a tempo determinato (oltre che gli incarichi ex art. 90 e 110 del Tuel). Precludere le assunzioni in esame anche agli altri Enti Locali non pare coerente con il sistema complessivamente delineato dal Legislatore, che ha dettato, all’interno del medesimo testo legislativo, una disciplina differente per le Province rispetto a quella degli altri Enti Locali. Del resto, la facoltà di assumere a tempo determinato è disciplinata da altre norme di legge (l’art. 36 del Dlgs. n. 165/01 sul piano sostanziale e l’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, sul piano finanziario), tuttora vigenti, anche se i limiti dell’art. 9, comma 28, sono stati oggetto di recente espansione ad opera del Dl. n. 90/14. Sul punto corre, peraltro, l’obbligo di richiamare le prescrizioni contenute nell’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06 e nell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, che devono essere rispettate, nei termini ivi disciplinati, dall’ente allorquando assume a tempo determinato.
Delibera n. 292 del 21 settembre 2015 della Corte dei conti Lombardia




