Nella Delibera n. 56 del 21 settembre 2017 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, viene chiesto un parere riguardante la possibilità di escludere dai limiti di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 le assunzioni a tempo determinato da utilizzare nell’ambito di progetti in campo sociale approvati e finanziati con fondi regionali/statali vincolati e specifici.
La Sezione rileva che il Legislatore ha inteso riconoscere una facoltà di assumere in deroga in casi che, per la loro estemporaneità (tempo determinato e servizi aggiuntivi) ed autonomia di provvista, non fossero suscettibili di incidere sull’ordinaria sostenibilità del sistema. E’ in ragione di questi argomenti fondati sull’autonomia di finanziamento derivante da specifica provvista e quindi sulla neutralità dell’operazione in termini di rispetto degli equilibri e di sostenibilità a regime, che la Sezione conclude che le assunzioni a tempo determinato per la realizzazione dei Pon(Pianidi zona) in campo sociale, finanziate con risorse specifiche di derivazione statale/regionale, possono essere disposte in deroga ai limiti in materia di assunzioni e di spesa del personale.