Nella Sentenza n. 4320 del 7 giugno 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che il Comune non ha specifiche competenze in materia di “attestazione della potabilità” dell’acqua, salvo nei casi in cui sia esso stesso gestore ed erogatore del “Servizio idrico”. Come risulta dagli artt. 7 e 8 del Dlgs. n. 31/2001, i controlli per la verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano spettano al gestore del “Servizio idrico integrato” e a “chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili”. Ovvero, quando si tratti di controlli esterni (ossia di controlli diretti a “verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente Decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all’ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l’anno”, spettano alle Aziende sanitarie locali. Dunque, nel caso in esame, posto che l’acqua utilizzata dall’appellante per la sua Struttura ricettiva è fornita da un privato (che assume quindi la qualifica di gestore), il Comune in questione non ha alcuna competenza in ordine alla verifica della qualità dell’acqua, che perciò dovrà essere richiesta al gestore privato fornitore o all’Azienda sanitaria locale.




