Atti d’obbligo come “elementi accidentali” del Provvedimento edilizio

Atti d’obbligo come “elementi accidentali” del Provvedimento edilizio

Nella Sentenza n. 579 del 19 gennaio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici statuiscono che gli atti d’obbligo, in quanto “unilaterali”, pur appartenendo al più ampio genus degli atti negoziali e dispositivi coi quali il privato assume obbligazioni, si caratterizzano per essere teleologicamente orientati al rilascio del titolo edilizio nel quale sono destinati a confluire. Quindi, essi non rivestono un’autonoma efficacia negoziale, ma incidono tramite la stessa sul provvedimento cui sono intimamente collegati, tanto da divenirne un “elemento accidentale”, ricavando la terminologia di cui alla nota sistematica civilistica che distingue tra essentialia e accidentalia negotii. Peraltro, i Giudici precisano che l’art. 11, della Legge n. 241/1990 ha di fatto portato a sistema tutte le astratte possibilità di accordo cui la Pubblica Amministrazione può addivenire con i privati, in passato già previste in singole norme spesso oggetto di letture riduttive, preoccupate di valorizzare la preponderanza del profilo pubblicistico, in qualche modo percepito come messo in pericolo o depotenziato dal suo attingere a strumenti e ambiti privatistici.


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