Delibera n. 245 del 24 maggio 2024
Nella fattispecie in esame, sono state segnalate presunte irregolarità nell’esecuzione del Servizio di “Trasporto pubblico scolastico” gestito da un Comune per l’Anno scolastico 2022-2023. In particolare, è stato denunciato che l’Appaltatore non ha rispettato gli orari di entrata e uscita dai Plessi della Scuola dell’infanzia e primaria, causando una perdita giornaliera di attività scolastica. Inoltre, dalle Determinazioni dirigenziali emerge che per questo Servizio sono state adottate diverse proroghe, spostando la scadenza contrattuale dal giugno 2020 a giugno 2023 (e successivamente a giugno 2024). Per verificare se vi siano i presupposti per avviare l’attività di vigilanza, gli Uffici hanno formalizzato una specifica richiesta di documenti e informazioni utili al Comune, ai sensi dell’art. 213, comma 12, del Dlgs. n. 50/2016. L’Anac chiarisce che le verifiche in corso mirano ad accertare il rispetto, da parte dell’Appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso. In base agli artt. 31, 101 e 102 del Dlgs. n. 50/2016 e del Dm. n. 49/2018, è necessario verificare e dimostrare in dettaglio che le attività e le prestazioni dell’Operatore economico siano conformi al contratto di riferimento. La proroga tecnica dei contratti pubblici è eccezionale e temporanea, finalizzata esclusivamente ad assicurare una prestazione in favore della Pubblica Amministrazione in attesa di una nuova procedura di gara, ed è ammessa solo in casi eccezionali di necessità effettiva. L’uso reiterato della proroga tecnica, che equivale ad un affidamento senza gara, vìola i Principi di libera concorrenza e parità di trattamento stabiliti dall’art. 30, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016.