Attività di vigilanza collaborativa: un Comunicato Anac illustra l’iter procedimentale

Con il Comunicato del 19 luglio 2016, il Presidente dell’Anac ha fatto il punto sull’iter procedimentale e l’elenco delle stazioni appaltanti con le quali è attualmente in corso l’attività di vigilanza collaborativa.

Come ricordato in apertura del Comunicato, lo strumento della vigilanza collaborativa, avviata sulla scorta del sistema di controllo già attivato dal Presidente dell’Anac con riferimento ad “Expo Milano 2015”, è stato disciplinato dal “Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi”.

Si tratta di una forma particolare ed eccezionale di verifica, prevalentemente preventiva, finalizzata non solo a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell’esecuzione dell’appalto, ma anche ad impedire tentativi di infiltrazione criminale. Infatti, la vigilanza preventiva tende a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti, prima della formale adozione degli atti da parte della stazione appaltante, riducendo il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, e, altresì, con efficacia dissuasiva di eventuali condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore.

Nello specifico, il vigente Regolamento individua peculiari e distinte ipotesi in relazione alle quali può essere richiesta l’attività di vigilanza collaborativa, consistenti attualmente in:

  1. a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali;
  2. b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
  3. c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull’intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
  4. d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori.

A queste si aggiunge l’ulteriore possibilità di richiesta da parte delle stazioni appaltanti quando ricorrono i presupposti dell’art. 32, comma 1, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14.In ordine all’iter procedimentale previsto per l’attuazione di una possibile vigilanza collaborativa l’Autorità procede, di regola, ad una preliminare verifica dell’ammissibilità della richiesta alla luce dei criteri indicati nel Regolamento di vigilanza e della non genericità della stessa. Ed infatti, un siffatto sistema di controllo, per essere esercitato efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, né alla totalità delle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi di particolare rilevanza. A seguito della ritenuta ammissibilità della richiesta l’Autorità procede alla stipula dell’apposito Protocollo di azione di vigilanza collaborativa che, di regola, e salve le specificità dei singoli casi, individua:

  • le singole fattispecie da sottoporre a vigilanza;
  • la documentazione da sottoporre a controllo preventivo per ogni singolo procedimento;
  • la descrizione del procedimento di esame;
  • la definizione della durata del Protocollo
  • l’indicazione di un momento di verifica intermedio dell’efficacia del Protocollo medesimo;
  • specifiche clausole di legalità da inserire nei relativi bandi di gara.

Il Legislatore del nuovo “Codice dei contratti pubblici” (Dlgs. n. 50/16) – puntualizza il Presidente dell’Anac – ha istituzionalizzato la vigilanza collaborativa rendendola parte integrante dei nuovi poteri dell’Autorità, prevedendo all’art. 213, comma 3, lett. h), che “l’Anac per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara”.

Pertanto, il Dlgs. n. 50/2016 ha circoscritto l’attività di controllo preventivo alla fase della procedura di gara, fino al momento dell’aggiudicazione, con esclusione, in via sistematica, della fase dell’esecuzione del contratto, fermo restando che nell’ambito dei Protocolli di Vigilanza Collaborativa in fase di stipula successivamente all’entrata in vigore del Codice, in alcuni specifici casi sulla base di comprovati elementi di necessità l’Autorità ha provveduto, comunque, ad inserire una clausola che consente, all’occorrenza, alla stazione appaltante, di richiedere l’estensione della vigilanza anche alla fase dell’esecuzione.

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