Attività florovivaistica: la Tia è dovuta solo per i locali adibiti a vendita ed esposizione dei prodotti

Nell’Ordinanza n. 18498 del 26 luglio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sull’applicazione della Tia all’attività florovivaistica. La Suprema Corte chiarisce che sono assoggettate alla Tassa in questione le aree ed i locali adibiti alla vendita e all’esposizione dei prodotti provenienti dalla attività agricola (generi alimentari, fiori, piante, ecc.) in cui sia permesso l’accesso al pubblico, mentre sono esclusi dalla tassazione gli stabili adibiti unicamente ad uso agricolo, come fienili, ricovero di bestiame, deposito di attrezzature e materiali, nonché i locali e le aree destinate all’attività di allevamento e coltivazione, comprese le serre a terra.
Pertanto, devono essere escluse dal regime tariffario solamente le aree adibite a coltivazione o a deposito di attrezzature e materiali; invece, per quello che riguarda i locali in concreto adibiti a vendita ed esposizione dei prodotti provenienti dall’attività agricola, deve essere affermata l’inclusione nel regime tariffario.
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