Nella Sentenza n. 23587 del 18 novembre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, in tema di classamento, il riferimento testuale contenuto nella normativa catastale (in particolare, nel combinato disposto degli artt. 1 e 10 del Rdl. n. 652/39) alle “unità immobiliari”, anziché agli “immobili”, evidenzia l’intento del Legislatore di assumere, quale base imponibile per la determinazione del reddito fondiario, non solo l’immobile in sé, ovverosia l’opera muraria, ma anche tutti quei beni, fra cui gli impianti fissi, che solo dal reciproco collegamento acquistano l’utilità e la capacità reddituale di cui sono ordinariamente privi.
Pertanto, la Suprema Corte specifica che, ai fini della determinazione del valore di un immobile destinato a opificio, va considerata anche l’eventuale esistenza di impianti fissi costitutivi.
Corte di Cassazione – Sentenza n. 23587 del 18 novembre 2015




