Avanzo libero nelle Unioni di Comuni: esclusa la possibilità di destinarlo a contributi per investimenti ai Comuni aderenti

Corte dei conti Veneto, Delibera n. 155 del 22 agosto 2025

La richiesta riguarda la possibilità per un’Unione di Comuni di destinare una quota dell’avanzo libero di amministrazione alla concessione di contributi per investimenti ai Comuni aderenti, da erogare tramite Bando.

La Sezione ricorda che l’utilizzo dell’avanzo libero è disciplinato dall’art. 187, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che prevede un elenco tassativo e prioritario di destinazioni (debiti fuori bilancio, equilibri, investimenti, spese correnti non permanenti, estinzione prestiti). La nozione di “spese di investimento” cui si riferisce il Tuel non può essere automaticamente ampliata per ricomprendere i contributi agli investimenti sulla base della definizione più estensiva contenuta nella Legge n. 350/2003 (art. 3, comma 18), che ha finalità diverse (indebitamento).

La Sezione osserva che l’avanzo libero non è un “utile” liberamente distribuibile, ma è soggetto a vincoli di legge volti a salvaguardare gli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale Sentenze n. 138/2019, n. 167/2021). In linea generale, dunque, i contributi agli investimenti possono essere erogati dall’Unione solo se previsti tra le funzioni delegate dai Comuni aderenti e se coerenti con le finalità tipiche dell’Ente. L’uso dell’avanzo libero per tali contributi invece non trova diretta copertura normativa nell’art. 187 del Tuel e, in assenza di deroghe legislative, non può essere ricondotto in via analogica alle spese di investimento finanziabili con avanzo.

In conclusione, la Sezione ammette il quesito e precisa che l’avanzo libero non può essere utilizzato per finanziare contributi agli investimenti dei Comuni aderenti, se non nel rispetto delle finalità tassative previste dal Tuel e delle funzioni effettivamente delegate all’Unione.

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