Avanzo vincolato: consentita l’applicazione anche prima dell’approvazione del rendiconto

Nella Delibera n. 64 del 25 maggio 2016 della Corte dei conti Piemonte, la questione controversa riguarda un Ente che ha escusso una polizza fideiussoria costituita da una Ditta privata a favore del Comune a garanzia dei lavori di ripristino ambientale, conseguenti a coltivazione di cava su un terreno di proprietà privata, per l’esecuzione dei quali il Comune deve sostituirsi al soggetto inadempiente. L’importo escusso e il conseguente utilizzo sono stati inseriti a partite di giro.

La Sezione rileva che la corretta procedura da seguire, nel caso in vi sia stata l’escussione di cauzione per l’esecuzione di lavori di ripristino in una cava, non ancora aggiudicati, deve essere individuata nell’inclusione del relativo importo nell’avanzo vincolato, con corrispondente eliminazione del residuo passivo. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria consente l’applicazione, anche prima dell’approvazione del rendiconto, o in costanza di esercizio provvisorio, dell’avanzo vincolato.