Tar Lazio, Sentenza n. 4997 del 10 marzo 2025
Nella casistica in esame, la questione controversa riguarda l’avvalimento di garanzia nel contesto degli appalti pubblici, ossia la possibilità per un Operatore economico di fare affidamento sulla capacità economico-finanziaria di un’Impresa ausiliaria per soddisfare i requisiti richiesti in una gara. Il problema giuridico da risolvere è se l’Impresa ausiliaria, che garantisce la solidità economica dell’Impresa concorrente senza partecipare direttamente all’esecuzione dell’appalto, debba comunque dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale nel Documento unico di gara europeo.
I Giudici hanno stabilito che l’obbligo di dichiarazione dei requisiti di ordine speciale, tra cui l’idoneità professionale, si applica solo all’avvalimento tecnico-operativo e non a quello di garanzia, in quanto quest’ultimo non è disciplinato dall’art. 104 del Dlgs. n. 36/2023, ma trova fondamento nella normativa europea sugli appalti. Hanno inoltre chiarito che l’Impresa ausiliaria, nel caso di avvalimento di garanzia, non partecipa materialmente all’esecuzione dell’appalto e non necessita di dimostrare un’esperienza professionale specifica, poiché il suo ruolo è limitato a garantire la solidità finanziaria del concorrente. Pertanto, la dichiarazione sui requisiti di idoneità professionale non è richiesta per questo tipo di avvalimento.







