Nella Sentenza n. 5186 del 24 agosto 2020 del Consiglio di Stato,i Giudici chiariscono che oramai è un dato acquisito che l’avvalimento plurimo o frazionato non può essere consentito con riferimento ai c.d. “requisiti di punta”. Infatti, il requisito del “contratto di punta” deve essere necessariamente soddisfatto da una singola Impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzionale non frazionabile, perché attesta una esperienza qualificata nell’ambito dello specifico servizio oggetto della gara. Il “requisiti di punta”, in altri termini, proprio perché caratterizzante la qualità dell’Impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola Impresa.






