Avviamento Farmacia: non può essere calcolato in base ai criteri di valutazione dei beni in libero commercio

Nella Sentenza n. 21523 del 22 ottobre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che è proprio la natura peculiare dell’Azienda farmacia rispetto agli altri esercizi commerciali che impone il ricorso ai criteri di determinazione dell’indennità di avviamento previsti dalla disciplina speciale anche nell’ipotesi, che ricorre nella fattispecie in esame, in cui taluno degli eredi risulti beneficiario dell’Azienda farmaceutica in base ad una disposizione testamentaria. Infatti, la valutazione dell’avviamento di una Farmacia caduta in successione non può non risentire del fatto che si tratta di un bene inerente ad un’Azienda in cui, accanto ai profili privatistici relativi all’attività di gestione svolta dal farmacista, convergono spiccati caratteri pubblicistici, connessi a superiori interessi all’assistenza sanitaria e alla cura della salute pubblica, tali da giustificare la perdurante previsione di rigorosi vincoli di diritto pubblico. Vincoli che, influenzando inevitabilmente il margine di profitto conseguibile dall’esercente, non consentono di equiparare l’iniziativa economica di un farmacista a quella di un qualunque altro imprenditore.

Ne discende che l’avviamento di una Farmacia non può essere calcolato in base ai criteri di valutazione dei beni in libero commercio ma, anche in caso di trasferimento mortis causa, deve essere accertato, sempre che ricorrano in concreto gli elementi di fatto che ne consentono la puntuale applicazione e, cioè, che la gestione abbia avuto una durata temporale di almeno 5 anni, alla stregua dei criteri più restrittivi previsti dall’art. 110 del Tuls , attraverso il quale è stato attuato un corretto bilanciamento tra gli interessi privatistici e pubblicistici.