Nella Sentenza n. 5448 del 23 dicembre 2016 del Consiglio di Stato, la Federazione dei Legali del Parastato, l’Associazione nazionale Avvocati dell’Inps e alcuni Avvocati interni presentano ricorso avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto di riorganizzazione dell’Avvocatura interna. I Giudici rilevano che gli Avvocati pubblici rivestono, rispetto agli Avvocati del libero foro, una posizione peculiare nel sistema.
Mentre questi ultimi stipulano con i clienti un contratto di prestazione d’opera professionale che è retto interamente dalle regole di diritto privato, con conseguente responsabilità secondo i principi civilistici, i primi (Avvocati degli Enti pubblici) stipulano, da un lato, un contratto di lavoro con l’Ente pubblico, in veste di datore di lavoro, che li inserisce, con qualifiche di Funzionario o Dirigente, nell’organizzazione dell’Ente, e dall’altro, un contratto di prestazione d’opera professionale con il medesimo Ente pubblico, in veste di “cliente unico”, con il quale viene conferito, secondo modalità dipendenti dalla tipologia di Ente che viene in rilievo, incarico di svolgere una determinata attività difensiva.
L’Ente pubblico, nel regolare a livello organizzativo il rapporto di lavoro, gode di ampia discrezionalità, che però non può essere esercitata in una direzione tale da incidere sul piano funzionale afferente al contenuto proprio delle attività poste in essere dall’Avvocato, pena la lesione delle garanzie di autonomia professionale.
Pertanto, i Giudici dichiarano illegittime le scelte dell’Inps nella parte in cui collocano gli Avvocati alle dipendenze del Direttore regionale e provinciale, in quanto comportano una chiara interferenza di un Dirigente nell’ambito dell’attività professionale propria del singolo Avvocato. E questo perché è necessario che l’Ufficio “Legale” sia dotato di una propria autonomia e che sia collegato unicamente al rappresentante legale dell’Ente e non ad altri Dirigenti abilitati a guidarne l’attività.
In conclusione, gli Avvocati dipendenti degli Enti pubblici godono di uno status particolare e le scelte organizzative devono sempre garantire l’indipendenza e l’autonomia connaturate all’esercizio delle funzioni di consulenza legale e di rappresentanza e assistenza in giudizio dell’Ente.




