Beni e servizi informatici: obbligo del ricorso a Consip

L’art. 1, comma 279, del “Ddl. Stabilità 2016” prevede che, al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche e le Società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 196/09, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Le Amministrazioni e le Società di cui al comma 279 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità sopra descritte esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’Organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.