Bilancio e ordinamento contabile: aggiornati alcuni Principi contabili ex Dlgs. n. 118/2011 alla luce delle nuove regole in materia di “Fpv”

Bilancio e ordinamento contabile: aggiornati alcuni Principi contabili ex Dlgs. n. 118/2011 alla luce delle nuove regole in materia di “Fpv”

Con la diffusione sul sito istituzionale del Mef-RgS del Decreto interministeriale 1° marzo 2019, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui sarà prossimamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con l’art. 3 vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione a all’attivazione del “Fondo pluriennale vincolato” (“Fpv”), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate del nuovo “Codice dei Contratti pubblici” (Dlgs. n. 50/2016).

Nello specifico, le modalità di contabilizzazione della spesa di investimenti si differenzia a seconda che si tratti di opere di valore unitario inferiore ai Euro 100.000, per le quali non è necessario l’inserimento nel “Piano triennale ed annuale dei lavori pubblici” ai sensi dell’art. 21, comma 3, del “Codice dei Contratti”, e quelle di valore superiore ai Euro 100.000, che per essere inserite nel “Piano annuale e triennale dei lavori pubblici” devono essere supportate da un livello minimo di progettazione, comprendente a seconda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto definitivo, il Progetto esecutivo o una Soluzione progettuale che, omettendo l’approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi.

Opere di valore inferiore ai Euro 100.000.

La spesa per la realizzazione dell’intervento è stanziata in bilancio indipendentemente dall’inserimento dell’opera nel “Piano annuale e triennale”; la progettazione è iscritta al Titolo II della spesa, sia che si tratti di progettazione esterna, sia che si tratti di progettazione interna, ma in questo caso limitatamente agli incentivi tecnici previsti dall’art. 113, comma 1, del “Codice dei Contratti pubblici”.

Le altre spese di progettazione interna vengono classificate secondo natura e, pertanto, iscritte come spesa corrente di personale al Titolo I; tali spese che non trovano allocazione tra la spesa di investimento e vengono capitalizzate (portate ad incremento del valore dell’opera in corso di realizzazione) con le scritture in contabilità economico patrimoniale.

Opere di valore unitario superiore ai Euro 100.000

L’inserimento nel “Piano annuale e triennale dei lavori pubblici” presuppone un livello minimo di progettazione cosiddetta “preliminare”.

In questo caso, la spesa riguardante tale progettazione è prevista in bilancio prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce; affinché la progettazione possa essere contabilizzata come spesa di investimento è necessario che gli strumenti di programmazione (Dup) prevedano tale intervento e individuino le modalità di finanziamento.

Anche per tale fattispecie, se la progettazione è affidata all’esterno, la spesa deve essere prevista tra le spese di investimento (Titolo II) alla voce U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione degli investimenti”, mentre se la progettazione viene realizzata internamente viene contabilizzata secondo natura: spesa corrente Titolo I per la spesa di personale, spesa di investimento Titolo II per l’acquisto di strumenti ed attrezzature necessari per la progettazione (va ricordato che per la progettazione preliminare non sono previsti gli incentivi per la funzioni tecniche ex art. 113, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016).

La relativa capitalizzazione della spesa di progettazione non contabilizzata nel Titolo II della spesa avviene tramite apposite registrazioni nella contabilità economico-patrimoniale.

Il Decreto chiarisce che, nel caso in cui la realizzazione dell’opera fosse finanziata da uno specifico contributo che prevede anche il finanziamento della spesa di progettazione, qualora il contributo sia concesso nell’esercizio successivo a quello nel quale è stata impegnata la progettazione, la quota del contributo relativa alla progettazione può essere gestita come entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già stato rispettato.

A seguito della validazione della progettazione preliminare l’opera viene inserita nel “Piano dei lavori pubblici” e i relativi interventi sono stanziati in bilancio.

La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto sono registrati nel Titolo II della spesa, sia che si tratti di progettazione affidata all’esterno, sia che si tratti di progettazione interna (in questo caso, limitatamente agli incentivi per funzioni tecniche). Gli stipendi del personale incaricato della progettazione sono classificati secondo la natura della spesa e registrati tra le spese correnti del Titolo I; la capitalizzazione di tali spese avviene tramite le registrazioni in contabilità economico patrimoniale.

A fine esercizio, le risorse che finanziano le spese per il livello minimo di progettazione affidata all’esterno e non ancora impegnate possono essere interamente conservate nel “Fpv” a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento.

Il Decreto chiarisce che per “procedure formalmente attivate” si intende:

1) la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;

2) la pubblicazione di un avviso di pre-informazione cui faccia seguito la trasmissione dell’invito a confermare l’interesse (artt. 70, commi 2 e 3 e 75, del Dlgs. n. 50/2016);

3) la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione.

Le risorse invece che finanziano le spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori possono, a rendiconto, confluire nel “Fpv” a condizione che siano rispettate, contemporaneamente, le condizioni a) e b) e almeno una delle successive:

  1. sono state interamente accertate le risorse che costituiscono al copertura dell’investimento;
  2. l’intervento (ad eccezione degli appalti di lavoro compresi tra Euro 40.000 e Euro 100.000) è ricompreso nel piano triennale dei lavori pubblici;
  3. sono state impegnate anche parzialmente sulla base di obbligazioni giuridiche perfezionate le seguenti spese del quadro economico dell’opera: acquisizione, espropri e occupazioni d’urgenza, bonifica di aree, abbattimento strutture preesistenti, viabilità accesso al cantiere, allacciamento pubblici servizi, ed altre spese necessarie per l’esecuzione dell’intervento;
  4. in assenza degli impegni di cui al precedente punto, siano state formalmente attivare le procedure di affidamento del livelli di progettazione successivi al minimo;
  5. entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara, sono state formalmente poste in essere le procedure di affidamento dei lavori.

Le nuove regole contabili pertanto subordinano il mantenimento delle risorse nel cosiddetto “Fpv” al fatto che l’Ente proceda verso la progettazione prima e la realizzazione dell’opera poi, senza soluzione di continuità. Nel caso infatti in cui nell’esercizio successivo la progettazione si interrompa o nel caso di affidamento dei lavori non si proceda con l’aggiudicazione, le risorse accertate ma non ancora impegnate confluite su “Fpv” a loro volta confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato, destinato o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

L’art. 4 del Decreto integra l’Allegato n. 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria – al Dlgs. n. 118/11, specificando ora al paragrafo 4.29, concernente le “Sopravvenienze passive e le insussistenze dell’attivo”, che deve registrarsi un’insussistenza dell’attivo nel caso in cui l’Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione registrata tra le “Immobilizzazioni in corso”. Tale insussistenza è registrata attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati. La registrazione dell’insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi 2 esercizi consecutivi senza che sia proseguita l’attività di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio “Immobilizzazione in corso” possa aver perso stabilmente valore in termini economici, salvo che venga approvata una Delibera di Giunta che attesti l’attualità dell’interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione.

L’art. 5 modifica il paragrafo n. 1 dell’Allegato n. 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – del Dlgs. n. 118/11, concernente la “Definizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica”, prevedendo ora che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria.

di Luciano Fazzi

 

 


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