“Bonus Irpef”: l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione in casi particolari

E’ stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 che, facendo seguito alla Circolare n. 8/E, fornisce ulteriori chiarimenti sul “Bonus Irpef” introdotto dall’art. 1 del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus spetta anche ai lavoratori non residenti in Italia, ma non nell’ipotesi in cui il reddito non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.

Per quanto riguarda il computo del periodo di lavoro, occorre far riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro, tenendo conto di quanto precisato dalla Circolare ministeriale n. 3/98: vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, mentre non rilevano particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, come il part-time. L’erogazione di premi in anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro non dà diritto al bonus se le detrazioni per lavoro dipendente sono state già fruite durante il periodo di lavoro che ha dato diritto al premio.

Le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno diritto alle relative detrazioni, ed il credito va calcolato in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. L’Ente erogatore è tenuto a riconoscere il credito “in via automatica”, avvalendosi dei dati a propria disposizione.

Nel caso di lavoratori deceduti il credito spetterà agli eredi, se il decesso avviene dopo l’inizio dell’erogazione del bonus da parte del sostituto d’imposta; l’importo maturato nel periodo di paga in cui si verifica l’evento, materialmente percepito dagli eredi, non cambia classificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per questi ultimi.

Per quanto riguarda le modalità di determinazione del bonus da corrispondere in ciascun periodo di paga, si rimanda al Capitolo 2, che illustra con alcuni esempi come deve essere attuato il calcolo.

La Circolare n. 9/E inoltre chiarisce che, in caso di assunzione nel corso del 2014 di un lavoratore che nello stesso anno ha avuto un precedente rapporto di lavoro, se l’interessato consegna il Cud relativo al precedente rapporto di lavoro, il nuovo sostituto d’imposta dovrà tenere conto anche dei dati esposti in quel Modello per verificare se e in che misura spetta il credito, mentre se non viene prodotto il Cud relativo al precedente rapporto, il sostituto d’imposta deve verificare la spettanza del bonus e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione.

Se un lavoratore è titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti contestuali che singolarmente danno diritto al bonus ma l’importo complessivo del reddito eccede il tetto previsto per la spettanza del credito, l’interessato è tenuto a comunicare la circostanza ai sostituti d’imposta che, di conseguenza, non dovranno riconoscere il credito. Diversamente, se il reddito complessivamente derivante dai rapporti di lavoro non va oltre l’importo massimo entro cui si ha diritto al bonus, il lavoratore è tenuto a chiedere, ad uno dei 2 sostituti, d’imposta di non riconoscere il credito.

Per la verifica del limite reddituale complessivo, oltrepassato il quale viene meno il diritto al credito, vanno considerati anche i redditi assoggettati a “cedolare secca”, mentre non deve tenersi conto delle somme percepite per incrementi di produttività e sottoposte a tassazione sostitutiva. Tuttavia, il reddito assoggettato a Imposta sostitutiva va comunque sommato a quelli tassati ordinariamente per la verifica della “capienza” dell’Imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro.

Il sostituto d’imposta recupererà le somme erogate a titolo di bonus mediante compensazione con somme a debito, indicando nel Modello “F24” il codice tributo “1655”; tali importi non rilevano ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 34, Legge n. 388/00. Questa modalità di recupero può essere adottata anche dai sostituti d’imposta tenuti, per i versamenti fiscali e contributivi, all’utilizzo del Modello “F24 Enti pubblici”. A tal fine, devono presentare: il Modello “F24 ordinario” con saldo pari a zero, indicando nella colonna “importi a credito compensati” le somme da recuperare e nella colonna “Importi a debito versati” il corrispondente ammontare di ritenute e contributi previdenziali; il Modello “F24 Enti pubblici”, per eventuali somme da versare, indicando relativi codici e causali. La Circolare per maggiore chiarezza afferma che “le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici possono recuperare il bonus erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti”.

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