Canone non ricognitorio: non è dovuto sulle condutture sotterranee senza uso effettivo della strada

Nella Sentenza n. 862 del 20 settembre 2017 del Tar Veneto, i Giudici annullano alcune Determinazioni dirigenziali di un Ente Locale che chiedeva alla propria Società interamente partecipata la corresponsione del Canone non ricognitorio per gli anni 2015 e 2016 con riferimento all’occupazione permanente di suolo pubblico avvenuta dalle condutture sotterranee per la distribuzione del gas metano. I Giudici rilevano che l’art. 27 del Dlgs. n. 285/92 prevede che il canone non ricognitorio per le occupazioni di suolo pubblico attuate con la posa delle infrastrutture non può essere imposto dal Comune in relazione al mero utilizzo del sottosuolo, ossia prescindendo dall’effettivo utilizzo e fruizione della sede stradale. In sostanza, l’imposizione di un Canone non ricognitorio limitatamente al periodo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione dell’infrastruttura a rete impediscono la piena fruizione della sede stradale è legittima. Al contrario, è priva di titolo giuridico la richiesta di pagamento del Canone per il periodo successivo, che può essere anche pluridecennale, durante il quale la presenza dell’infrastruttura di servizio a rete è ubicata sul territorio, senza impedire né limitare in alcun modo la pubblica fruizione del suolo stradale. Dunque, il fondamento di tale Canone è legato proprio alla sottrazione della sede stradale all’uso pubblico, di modo che il presupposto dell’obbligo di pagamento viene a mancare allorché cessino i lavori per la realizzazione delle infrastrutture e permanga soltanto la rete che, in quanto interrata, nulla sottrae all’uso pubblico.